Si estende anche agli speditori l’obbligo di nomina del Consulente ADR
Si segnala questo adempimento in scadenza per il prossimo anno e riportato tra le misure transitorie dell’ADR 2021:
1.6.1.44 Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 dovranno, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.
Con acronimo l’ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) si identificano le norme che regolano il trasporto di merci pericolose su strada.
La normativa prevede per taluni casi la nomina di un consulente ADR (titolare di un certificato di formazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) incaricato di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti il trasporto, l’imballaggio di carico, di riempimento o di scarico di merci pericolose, compresi alcuni rifiuti pericolosi, in particolare deve:
verificare l’osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
consigliare l’impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;
redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell’impresa o eventualmente a un’autorità pubblica locale, sulle attività dell’impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.
Il servizio di consulenza che TM3 Ambiente s.r.l. prevede:
– la verifica dell’applicabilità o meno dell’obbligo di nomina per l’azienda (verifica esenzioni);
– l’esecuzione di un audit di approfondimento sull’attività, in particolare sui rifiuti pericolosi;
– fornire un consulente ADR da nominare come previsto dalla normativa vigente e provvedere agli adempimenti conseguenti.
L’esenzione dalla nomina del consulente ADR non esime l’azienda dall’applicabilità dell’accordo, per ciò che concerne:
1. Classificazione (denominazione al trasporto, attribuzione ONU), documenti di trasporto, confezionamento, etichettatura e marcatura, equipaggiamenti;
2. Redazione e aggiornamento delle procedure e delle prassi ADR;
3. Aggiornamento normativo;
4. Formazione del personale.